Energia pulita dall'utilizzo di biomasse ed effluenti di allevamento: un'opportunità di sviluppo per le imprese agricole umbre che intendano investire nella "green economy" attraverso la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di biogas. La Giunta regionale dell'Umbria ha inteso incentivarle e sostenerle, fissando un quadro chiaro di riferimento in cui potranno operare, nel massimo rispetto dell'ambiente. A fissare requisiti, modalità, attività di vigilanza e controllo, garanzie della copertura dei costi al momento della dismissione è il regolamento sulla gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica del digestato, che è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente. "Alla base dell'atto - sottolinea l'Assessore regionale - c'è l'esigenza di una normativa, più volte sollecitata dagli operatori del comparto agricolo, che definisse in termini chiari tutte le fasi operative di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, stabilendo i materiali in ingresso, provenienti esclusivamente da attività agricole (sia che si tratti di reflui zootecnici, sia di biomasse), e il successivo utilizzo agronomico del digestato. Con il regolamento la Giunta Regionale ha inoltre inteso favorire la valorizzazione economica delle produzioni agricole tenendo conto, allo stesso tempo, del massimo rispetto di tutti gli aspetti ambientali, al fine di garantire un uso consapevole del territorio. Inoltre, in coerenza con il percorso di riforme avviato dalla Giunta regionale, vengono abbreviate le procedure burocratiche attuando il principio della semplificazione amministrativa".
La nuova disciplina regionale, in venti articoli, stabilisce i requisiti necessari per le attività e la gestione degli impianti di digestione anaerobica, aziendali ed interaziendali che trattano effluenti di allevamento e/o biomasse per la produzione di energia elettrica e termica da biogas con una potenza elettrica fino ad 1 MW; nonché le modalità per l'utilizzazione agronomica del digestato derivante dalla digestione anaerobica.
Per garantire certezza amministrativa e comprensione univoca dei contenuti del regolamento, l'art. 2 riporta le definizioni utili per la sua attuazione ed, in particolare, viene dedicato un apposito articolo (art. 3) per definire le caratteristiche che il digestato prodotto dagli impianti deve avere per poter essere utilizzato agronomicamente, come fertilizzante organico. Con le stesse finalità sono stati definiti gli effluenti di allevamento ed assimilati (art. 4) e le biomasse (art. 5) utilizzabili negli impianti.
La proprietà degli impianti, la produzione degli effluenti di allevamento e delle biomasse che alimentano l'impianto e l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto (artt. 6 e 7), deve fare riferimento alla sola impresa agricola o a una associazione di più imprese o di cooperative agricole; inoltre è previsto l'obbligo da parte dell'impresa o delle imprese di utilizzare ai fini agronomici il digestato prodotto nei terreni di cui abbiano la disponibilità e che tali requisiti devono essere conservati per tutto il ciclo di vita dell'impianto.
All'impresa, oltre alla documentazione prevista dalla normativa nazionale, basterà una semplice dichiarazione per comprovare i requisiti necessari per l'esercizio degli impianti gli impianti (art.8); lo stesso articolo prevede le operazioni di dismissione dell'impianto al termine del ciclo di vita e il ripristino ambientale dell'area in modo da tutelare il territorio, attraverso le garanzie finanziarie stabilite all'art. 12.
I materiali da trattare non devono provenire da più di trenta chilometri dall'impianto e la stessa distanza deve essere rispettata per il trasporto del digestato dall'impianto ai terreni dell'azienda (art.9). Con gli articoli 10 e 11 si regola la gestione e l'utilizzazione agronomica del digestato e i possibili ulteriori trattamenti, facendo riferimento alle misure del Piano di tutela delle acque per quanto concerne le aree critiche.
Il regolamento stabilisce, all'art.13, come conservare la documentazione e come metterla a disposizione dell'autorità di controllo; inoltre all'art. 14 individua le attività di vigilanza e di controllo e le modalità con cui verificare i "PUA" (Piani di utilizzazione agronomica), che le imprese agricole singole o associate sono tenute a predisporre. Le violazioni al regolamento comportano sanzioni amministrative (art.15) che variano da 600 a 6mila euro. Fra le disposizioni transitorie e finali (artt.16-20), si stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica da biogas in esercizio all'entrata in vigore del regolamento, devono adeguarsi entro un anno.
Il regolamento, in attuazione della legge regionale n.25 del 2009 "Norme attuative in materia di salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque", è stato approvato al termine di un'ampia fase di partecipazione in cui sono state esaminate anche le valutazioni dei Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche agricole, e dopo l'esame da parte della II Commissione consiliare permanente.